STATUTO ANPI
A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Ente Morale D.L. 5 aprile 1945, n. 234
COSTITUZIONE E FINALITA’
Art. 1 E’ costituita l’Associazione nazionale fra i partigiani italiani con la denominazione “Associazione Nazionale Partigiani d’Italia” (A.N.P.I.)
Art. 2 L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha lo scopo di :
- a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
- b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
- c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;
- d) tutelare l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;
- e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri paesi;
- f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;
- g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;
- h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e riqualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della società;
- i) battersi affinché i principi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;
- l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;
- m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.
SOCI
Art. 22 Sono soci d’onore, con tutti i diritti compreso il diritto di voto, i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di coloro che come prigionieri politici o vittime di rappresaglie o come ostaggi o come perseguitati politici furono assassinati dai nazifascisti o comunque siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano personalmente degni.
I familiari di cui al comma precedente sono : il coniuge superstite e i discendenti diretti e, in difetto di questi, gli ascendenti diretti.
Art. 23 Possono essere ammessi come soci con diritto di voto, qualora ne facciano domanda scritta :
- a) coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o patriota o di benemerito dalle competenti commissioni;
- b) coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno combattuto contro i tedeschi dopo l’armistizio;
- c) coloro che, durante la Guerra di Liberazione siano stati incarcerati o deportati per attività politiche o per motivi razziali o perché militari internati e che non abbiano aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni armate tedesche;
Possono altresì essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano domanda scritta, coloro che, condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità dell’A.N.P.I., intendono contribuire, in qualità di antifascisti, ai sensi dell’art. 2, lettera b), del presente Statuto, con il proprio impegno concreto alla realizzazione e alla continuità nel tempo degli scopi associativi, con il fine di conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori che la Resistenza, con la lotta e con l’impegno civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni, come elemento fondante della Repubblica, della Costituzione e della Unione Europea e come patrimonio essenziale della memoria del Paese.
Art. 24 L’ammissione dei soci, compresi i soci d’onore, di cui all’art. 22 e quelli di cui al secondo comma dell’art. 23, è deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla necessaria documentazione.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 33 La bandiera dell’Associazione è il Tricolore d’Italia con la scritta nella parte bianca “ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA – COMITATO NAZIONALE o PROVINCIALE o di SEZIONE”. I soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il modello autorizzato dal Comitato nazionale.